Art. 980 c.c. Cessione dell’usufrutto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

2. La cessione dev’essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.