Art. 994 c.c. Perimento delle mandre o dei greggi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.