Art. 991 c.c. Alberi fruttiferi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.
1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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