Art. 982 c.c. Possesso della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 1002.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.