Art. 992 c.c. Pali per vigne e per altre coltivazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.