Art. 990 c.c. Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.