Art. 998 c.c. Scorte vive e morte
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.