Art. 899 c.c. Comunione di alberi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
2. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
3. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.