Art. 899 c.c. Comunione di alberi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

2. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

3. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.