Art. 897 c.c. Comunione di fossi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

2. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.

3. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.