Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

2. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

3. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

4. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 892 c.c. appartiene alla sezione VI del capo II del titolo II del libro terzo, dedicata alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e regola le distanze che devono essere osservate da chi pianta alberi in prossimità del confine. Si tratta di un limite legale al contenuto del diritto di proprietà, posto nell’interesse reciproco dei proprietari confinanti.

La disposizione tutela il fondo vicino da due ordini di pregiudizi: quelli prodotti dalla parte aerea delle piante, che sottrae aria, luce, soleggiamento e veduta, e quelli prodotti dalle radici, che possono invadere il terreno altrui, danneggiare manufatti e sottrarre nutrimento alle colture. La graduazione delle distanze in base alla specie e allo sviluppo della pianta riflette proprio la diversa intensità di tali interferenze. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La norma stabilisce una gerarchia di fonti: si applicano anzitutto le distanze fissate dai regolamenti (in particolare quelli comunali, edilizi o di polizia rurale) e, in mancanza, dagli usi locali. Solo se né gli uni né gli altri dispongono valgono le distanze fissate dal codice, che hanno dunque carattere suppletivo:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto, cioè quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole (la norma cita a titolo di esempio noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi e platani);
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo;
  • un metro per le siepi di ontano, castagno o piante simili periodicamente recise vicino al ceppo, e due metri per le siepi di robinie.

La qualificazione della pianta dipende dalla specie e dalle sue caratteristiche naturali di sviluppo, non dall’altezza raggiunta in un dato momento per effetto della potatura. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione, oppure dal confine al punto in cui è avvenuta la semina; l’ingrossamento successivo del tronco non rileva.

L’ultimo comma introduce una deroga: le distanze non vanno osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, a condizione che le piante siano mantenute ad altezza non superiore alla sommità del muro. In tal caso il muro assorbe il pregiudizio che la pianta potrebbe arrecare al vicino.

Profili applicativi

Le controversie nascono di solito dalla domanda di estirpazione delle piante poste a distanza inferiore a quella legale, che l’art. 894 c.c. riconosce al vicino. In giudizio occorre accertare anzitutto se esistano regolamenti o usi locali, poi la specie della pianta e la distanza effettiva, spesso con consulenza tecnica; l’onere di provare la violazione grava sull’attore, mentre il convenuto che invoca l’usucapione deve provare il possesso ventennale.

Il diritto di tenere alberi a distanza inferiore può infatti essere acquistato per usucapione, configurandosi come servitù: il termine ventennale decorre dalla data del piantamento, non da quando la pianta abbia assunto la consistenza di albero. L’usucapione copre però la sola distanza: se esiste un muro divisorio, l’obbligo di contenere l’altezza delle piante resta fermo secondo un orientamento, mentre altro orientamento ritiene che l’usucapione renda inapplicabile anche quel limite.

Quanto al muro divisorio, rileva solo la parte in muratura idonea a schermare aria, luce e veduta; una rete metallica o una recinzione trasparente posta sopra la base non vale a innalzare il limite di altezza. Distinta dalla questione delle distanze è quella dei rami e delle radici che si protendono sul fondo altrui, regolata dall’art. 896 c.c., e quella delle immissioni di foglie e residui vegetali, valutate secondo il criterio della normale tollerabilità dell’art. 844 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2018, n. 6765: le siepi formate da alberi di alto fusto, come i cipressi, anche se periodicamente recise vicino al ceppo, devono rispettare la distanza di un metro e non quella di mezzo metro prevista per le siepi di arbusti; ai fini dell’usucapione rileva la data del piantamento e l’evidenza dell’asservimento può desumersi dalle dimensioni e dalla posizione della pianta.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2014, n. 26418: il termine ventennale per usucapire il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale decorre dal piantamento, poiché da quel momento sorge il diritto del vicino all’estirpazione e si instaura la situazione di fatto corrispondente alla servitù, come confermato dal riferimento della norma al tempo della piantagione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 12 dicembre 2024, n. 32120: l’usucapione si compie quando l’albero permane nella stessa posizione per oltre vent’anni senza contestazioni, anche se in origine faceva parte di una siepe poi venuta meno e si è sviluppato come albero isolato.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 dicembre 2022, n. 35377: l’usucapione può riguardare la distanza dal confine ma non l’altezza delle piante, sicché in presenza di muro divisorio comune resta l’obbligo di mantenerle entro la sua sommità; il giudice può ordinare il contenimento dell’altezza anche se l’attore aveva chiesto lo sradicamento.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12808: ai fini dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c. conta solo la base in muratura del manufatto divisorio e non la rete metallica sovrastante; l’usucapione del diritto alle distanze ridotte rende inapplicabile il limite di altezza (in contrasto con l’ord. n. 35377/2022, sicché sul punto l’orientamento non è uniforme), e la caduta di foglie e rametti da piante regolarmente potate è immissione tollerabile.

Rapporti con altre norme

L’art. 893 c.c. estende le distanze agli alberi che nascono spontaneamente e regola quelli presso strade, canali e confini di boschi; l’art. 894 c.c. attribuisce al vicino il diritto di esigere l’estirpazione delle piante poste a distanza inferiore; l’art. 895 c.c. vieta di sostituire l’albero morto o reciso se non alla distanza legale, salvo che si tratti di filari situati lungo il confine. L’art. 896 c.c. disciplina il taglio dei rami protesi e delle radici che si addentrano nel fondo altrui, l’art. 899 c.c. la comunione degli alberi sul confine. Le distanze possono essere derogate per titolo o acquistate per usucapione (artt. 1027 e 1158 c.c.); restano ferme la tutela contro le immissioni (art. 844 c.c.) e la responsabilità del custode per i danni cagionati dagli alberi (art. 2051 c.c.).