Art. 886 c.c. Costruzione del muro di cinta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.