Art. 889 c.c. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
2. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
3. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 889 c.c. appartiene alla sezione del codice dedicata alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, nell’ambito della disciplina della proprietà fondiaria. Insieme agli artt. 890 e 891 c.c., forma un piccolo sistema di regole che tutelano il fondo vicino dalle opere che, per la loro natura, possono arrecargli danno.
La ratio è preventiva: pozzi, cisterne, fosse e tubazioni che convogliano liquidi o gas sono considerati dal legislatore fonti tipiche di infiltrazioni, trasudamenti, esalazioni e cedimenti. Per evitare liti sul danno effettivo, la norma fissa una distanza minima che opera in via automatica, sulla base di una valutazione di pericolosità compiuta una volta per tutte dalla legge. Il testo è rimasto invariato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La disposizione individua due categorie di opere, con distanze diverse, e fa salva la disciplina locale.
Per le opere espressamente elencate opera una presunzione assoluta di pericolosità: chi agisce non deve provare il danno né il pericolo concreto, essendo sufficiente dimostrare il mancato rispetto della distanza. Per le opere non menzionate ma simili, la pericolosità deve invece essere provata in concreto. La violazione legittima l’azione per la rimozione o l’arretramento dell’opera, oltre al risarcimento dei danni eventualmente cagionati.
Profili applicativi
Le questioni ricorrenti riguardano l’individuazione delle opere soggette alla regola. La nozione di cisterna è interpretata in senso funzionale e può comprendere serbatoi e impianti di accumulo come l’autoclave, che il giudice non può escludere senza una specifica motivazione. Le tubazioni rientrano nella norma solo se idonee a convogliare un flusso costante di liquidi o gas: non vi rientrano condotte inutilizzate o destinate ad altri scopi, come quelle per l’illuminazione. I canali di gronda sono assimilati ai tubi d’acqua.
Errore frequente è estendere l’ordine di rimozione a manufatti diversi da quelli tipizzati: se il tubo di scarico di un bagno è posto a distanza illegittima, la presunzione riguarda la tubazione, non l’intero locale, la cui rimozione richiede la prova della concreta pericolosità.
Nel condominio la norma si applica solo se compatibile con la struttura dell’edificio e con i diritti dei condomini. Gli impianti indispensabili a un godimento dell’abitazione conforme alle esigenze attuali, come un secondo bagno, giustificano la deroga alle distanze tra unità sovrapposte o contigue.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 890 c.c. detta una disciplina affine per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, rimettendo le distanze ai regolamenti e, in mancanza, a quelle necessarie a preservare il fondo vicino; l’art. 891 c.c. regola i canali e i fossi. L’art. 873 c.c. e seguenti disciplinano le distanze tra costruzioni, con le quali l’art. 889 c.c. concorre senza sovrapporsi. Nel condominio la norma va coordinata con l’art. 1102 c.c. sull’uso delle parti comuni e con l’art. 1122 c.c. sulle opere nelle proprietà esclusive. La violazione si fa valere con l’azione per la riduzione in pristino, analoga a quella dell’art. 872 c.c., mentre il danno prodotto dalle infiltrazioni può dar luogo a responsabilità ex art. 2043 c.c. o, per il custode della cosa, ex art. 2051 c.c. La norma consente l’acquisto per usucapione della servitù di mantenere l’opera a distanza inferiore (art. 1158 c.c.).