Art. 873 c.c. Distanze nelle costruzioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 873 c.c. apre la sezione VI del capo II del titolo II del libro terzo, dedicata alle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e costituisce la regola cardine dei rapporti di vicinato in materia edilizia. Esso fissa la distanza minima di tre metri tra costruzioni su fondi confinanti e consente ai regolamenti locali di stabilirne una maggiore.
La funzione della norma è impedire la formazione di intercapedini strette e malsane tra edifici, che pregiudicherebbero la sicurezza, l’igiene e la salubrità del godimento della proprietà. Si tratta di un limite legale al diritto di proprietà, che grava reciprocamente su tutti i fondi finitimi. Il testo è rimasto immutato dal 1942, ma il suo contenuto concreto si è arricchito per effetto della legislazione urbanistica, in particolare del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, le cui disposizioni sulle distanze tra fabbricati integrano il precetto codicistico.
Contenuto della disposizione
La regola si fonda su tre elementi.
Il rinvio ai regolamenti locali opera in un solo senso: possono prescrivere distanze maggiori, non minori, e non possono ridefinire la nozione di costruzione per sottrarre al computo determinati manufatti. Le disposizioni locali che regolano lo spazio da osservare tra costruzioni sono considerate integrative del codice e ne condividono il regime di tutela; quelle che perseguono interessi urbanistici generali senza incidere sulle distanze (ad esempio i soli limiti di altezza) tutelano il vicino soltanto sul piano risarcitorio.
Dal sistema degli artt. 873-875 c.c. discende il principio di prevenzione: chi costruisce per primo può scegliere se edificare sul confine, a distanza dal confine pari alla metà di quella prescritta, oppure a distanza inferiore, condizionando così le scelte del vicino, che potrà costruire in aderenza o chiedere la comunione del muro. Il principio è escluso quando il regolamento fissa una distanza minima dal confine e non soltanto tra costruzioni.
Profili applicativi
Il contenzioso ricorre su alcuni temi tipici. Il primo è la qualificazione del manufatto: gazebo, tettoie, muri di contenimento e corpi accessori sono costruzioni se presentano stabilità e consistenza. Il secondo è il computo degli aggetti: sono esclusi solo gli sporti meramente ornamentali o di rifinitura (cornicioni, mensole, canali di gronda), mentre balconi e solette aggettanti di apprezzabile profondità rientrano nella misurazione, che va eseguita in ogni punto dei fabbricati.
Il terzo tema è il coordinamento con l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La norma è inderogabile e si inserisce automaticamente negli strumenti urbanistici che vi contrastino; per parete finestrata si intende quella munita di vedute, non di semplici luci.
Sul piano della tutela, la violazione delle distanze previste dal codice o da norme integrative dà diritto alla riduzione in pristino (arretramento o demolizione) ai sensi dell’art. 872, secondo comma, c.c., oltre al risarcimento. Trattandosi di tutela di un diritto reale, non si applica la regola dell’art. 2058, secondo comma, c.c., che consente di sostituire la reintegrazione con il risarcimento per equivalente quando sia eccessivamente onerosa. Il titolo abilitativo rilasciato dal Comune non sana la violazione nei rapporti tra privati. Errore frequente è ritenere sufficiente il rispetto delle distanze dal confine, trascurando quelle tra pareti finestrate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 872 c.c. disciplina le conseguenze della violazione, distinguendo la tutela reale per le norme del codice e quelle integrative dalla sola tutela risarcitoria per le altre. Gli artt. 874, 875 e 877 c.c. regolano la comunione forzosa del muro sul confine, la costruzione in aderenza e il diritto del preveniente; l’art. 878 c.c. esclude dal computo i muri di cinta di altezza non superiore a tre metri. Le distanze per vedute e luci sono dettate dagli artt. 900-907 c.c., mentre gli artt. 889-892 c.c. riguardano pozzi, tubi e alberi. Fuori dal codice rilevano l’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, l’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che consente a Regioni e Province autonome deroghe nei limiti ivi previsti. In ambito condominiale le norme sulle distanze si applicano compatibilmente con la struttura dell’edificio e con l’art. 1102 c.c.