Art. 895 c.c. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
2. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.