Art. 895 c.c. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

2. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.