Art. 894 c.c. Alberi a distanza non legale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.