Art. 896 c.c. Recisione di rami protesi e di radici
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
2. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
3. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art.
843.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 896 c.c. chiude la sezione del libro terzo dedicata alle distanze per piantagioni e completa la disciplina degli artt. 892-895 c.c. Mentre queste ultime norme regolano la posizione degli alberi rispetto al confine, l’art. 896 c.c. si occupa di ciò che, a prescindere dalla distanza, oltrepassa materialmente la linea di confine: i rami che si protendono nello spazio aereo del vicino e le radici che penetrano nel suo sottosuolo. La norma tutela la pienezza della proprietà del fondo invaso, che ai sensi dell’art. 840 c.c. si estende al sottosuolo e, secondo i principi generali, allo spazio sovrastante, contemperandola con l’interesse del proprietario dell’albero a conservarlo e con le consuetudini agrarie, cui l’articolo rinvia espressamente. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice; l’art. 896-bis c.c., inserito successivamente, disciplina invece le distanze per gli apiari.
Contenuto della disposizione
La disposizione contiene tre regole distinte:
In entrambe le ipotesi di taglio restano salvi i regolamenti e gli usi locali, che possono porre limiti o modalità diverse. La differenza di regime tra rami e radici è significativa: per i rami la legge non autorizza il taglio diretto da parte del vicino, il quale deve ottenere che vi provveda il proprietario dell’albero, se necessario per via giudiziale; per le radici, che si trovano nel sottosuolo del fondo invaso, è invece riconosciuta l’autotutela.
Profili applicativi
La legittimazione ad agire spetta a chi ha un rapporto diretto di godimento con il fondo invaso; legittimato passivo è il proprietario dell’albero. La domanda può avere due contenuti alternativi: la condanna del vicino a eseguire la potatura, cioè una tutela in forma specifica, oppure l’autorizzazione a eseguirla a spese del vicino inadempiente. Il giudice deve pronunciarsi su quella effettivamente proposta, che va individuata con attenzione nell’atto introduttivo.
Errore frequente è procedere alla recisione dei rami del vicino senza il suo consenso o un provvedimento giudiziale: il taglio arbitrario non costituisce esercizio del diritto previsto dall’art. 896 c.c. ed espone a responsabilità risarcitoria. Altro errore è eccepire l’usucapione del diritto di mantenere i rami protesi, invocando l’antichità dell’impianto: la formula “in qualunque tempo” esclude che una situazione di fatto, anche ultraventennale, consolidi un diritto in capo al proprietario dell’albero. Neppure rilevano, nel rapporto tra privati, i vincoli pubblicistici di tutela del paesaggio, che si collocano su un piano diverso.
Sul piano risarcitorio, i danni provocati da radici o rami si inquadrano di regola nella responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.: il danneggiato deve provare il nesso tra l’albero e l’evento, mentre spetta al proprietario dimostrare il caso fortuito. Il mancato esercizio della facoltà di taglio da parte del vicino non integra, di per sé, un concorso di colpa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 892 c.c. fissa le distanze degli alberi dal confine e impone di mantenere le piante entro l’altezza del muro divisorio; l’art. 894 c.c. consente di esigere l’estirpazione delle piante a distanza irregolare, mentre l’art. 895 c.c. regola la sostituzione di quelle morte. L’art. 840 c.c. definisce l’estensione della proprietà nel sottosuolo, presupposto del taglio delle radici, e l’art. 843 c.c. disciplina l’accesso al fondo altrui per la raccolta dei frutti. Il danno cagionato da rami e radici è regolato dagli artt. 2043 e 2051 c.c., con possibile reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.; l’art. 833 c.c. sugli atti emulativi può venire in rilievo quando la pretesa sia diretta solo a nuocere.