Art. 657 c.c. Legato di cosa acquistata dal legatario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’art. 686.
2. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.