Art. 652 c.c. Legato di cosa solo in parte del testatore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.