Art. 649 c.c. Acquisto del legato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

2. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

3. Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.