Art. 655 c.c. Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.