Art. 653 c.c. Legato di cosa genericamente determinata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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