Art. 658 c.c. Legato di credito o di liberazione da debito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
2. L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.