Art. 658 c.c. Legato di credito o di liberazione da debito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

2. L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.