Art. 673 c.c. Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

2. L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.