Art. 673 c.c. Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
2. L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.