Art. 659 c.c. Legato a favore del creditore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.