Par condicio creditorum

Uguale deve essere la condizione di tutti i creditori. Principio giuridico che stabilisce la parità di trattamento tra i creditori, i quali hanno un eguale diritto di soddisfare le loro pretese sul patrimonio del debitore. Fatte salve le cause legittime di prelazione (come privilegi,pegni e ipoteche), i creditori chirografari concorrono in proporzione all'ammontare del loro credito. Il principio è sancito dall’rticolo 2741 del codice civile e rappresenta una regola fondamentale delle procedure concorsuali.
Art. 2741 Codice Civile Concorso dei creditori e cause di prelazioneI creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.