Art. 482 c.c. Impugnazione per violenza o dolo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
2. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.