Art. 475 c.c. Accettazione espressa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

2. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

3. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.