Art. 472 c.c. Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.