Art. 477 c.c. Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.