Art. 481 c.c. Fissazione di un termine per l’accettazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 481 c.c., collocato tra le disposizioni generali sulle successioni, nel capo dedicato all’accettazione dell’eredità, disciplina la cosiddetta actio interrogatoria: lo strumento con cui chiunque vi abbia interesse può ottenere che il giudice fissi al chiamato all’eredità un termine entro il quale dichiarare se accetta o rinuncia.
La norma risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.), e per tutto questo periodo la sorte del patrimonio ereditario può restare incerta, a danno dei creditori del defunto, dei chiamati in subordine, dei legatari e dei creditori personali del chiamato. L’actio interrogatoria consente di abbreviare tale termine, costringendo il chiamato a prendere posizione. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono i seguenti:
Il silenzio del chiamato equivale dunque, negli effetti, a una rinuncia: la decadenza opera automaticamente allo spirare del termine, senza necessità di ulteriori pronunce. Il chiamato può evitarla accettando in modo espresso, anche con beneficio d’inventario, entro il termine assegnato.
Profili applicativi
La questione più frequente riguarda il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari. In tal caso opera il diverso regime dell’art. 485 c.c.: egli deve compiere l’inventario entro tre mesi, decorrenti dall’apertura della successione o dalla notizia della delazione, oppure dall’inizio del possesso se acquisito successivamente, e in mancanza diventa erede puro e semplice. L’actio interrogatoria, che serve ad abbreviare il termine dell’art. 480 c.c., non è perciò esperibile nei suoi confronti.
Il procedimento è di volontaria giurisdizione e non accerta in modo definitivo la qualità di erede: resta possibile, in un ordinario giudizio contenzioso, dimostrare che il chiamato aveva già accettato, anche tacitamente, prima della scadenza del termine, nel qual caso la decadenza resta priva di effetti in applicazione del principio per cui chi è divenuto erede non può più perdere tale qualità. Per i creditori del chiamato, la decadenza apre la strada all’azione dell’art. 524 c.c., purché il termine sia stato chiesto quando il diritto di accettare non era ancora prescritto. Errore frequente è trascurare la verifica di eventuali atti di accettazione tacita o del possesso dei beni prima di proporre il ricorso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 481 c.c. presuppone l’art. 480 c.c. sulla prescrizione decennale del diritto di accettare e si distingue dall’art. 485 c.c., che regola il chiamato nel possesso dei beni, e dall’art. 487 c.c., che disciplina il chiamato non possessore che abbia fatto l’inventario e al quale può essere assegnato un termine per deliberare. Le forme dell’accettazione sono previste dagli artt. 474-476 c.c., quelle del beneficio d’inventario dagli artt. 484 e seguenti c.c.; la rinuncia è regolata dagli artt. 519 e seguenti c.c., con l’impugnazione dei creditori dell’art. 524 c.c. Gli effetti della mancata accettazione si coordinano con la rappresentazione e l’accrescimento (artt. 467 e 674 c.c.) e, in assenza di altri chiamati, con la successione dello Stato (art. 586 c.c.). Sul piano processuale il procedimento è regolato dall’art. 749 c.p.c. e dalle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742-bis c.p.c.).