Art. 473 c.c. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

2. Il presente articolo non si applica alle società.

Testo in vigore dal 13 luglio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.