Art. 473 c.c. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
2. Il presente articolo non si applica alle società.