Art. 476 c.c. Accettazione tacita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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