Art. 478 c.c. Rinunzia che importa accettazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.