Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
3. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.