Art. 479 c.c. Trasmissione del diritto di accettazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

2. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

3. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.