Art. 2669 c.c. Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato.

2. Comma abrogato dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.