Art. 2654 c.c. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.(74)

Testo in vigore dal 1° gennaio 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. ”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.