Art. 2657 c.c. Titolo per la trascrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

2. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.