Art. 2657 c.c. Titolo per la trascrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
2. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.