Art. 2646 c.c. Trascrizione delle divisioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

2. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.