Art. 2666 c.c. Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
1. La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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