Art. 2664 c.c. Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d’ordine assegnato nel registro generale.

2. Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l’eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.