Art. 2667 c.c. Atti compiuti per persona incapace

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

2. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.

3. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.