Art. 2663 c.c. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.