Art. 2435-bis c.c. Bilancio in forma abbreviata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;(335)(340)
2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;(335)(340)
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.(246)
3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)(246)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(246)
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.(246)
5. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).(246)(315)
6. Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.(246)
7. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
8. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.(246)
9. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Aggiornamento (315)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l’art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica “per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019”.
Aggiornamento (335)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a), b) e c che “Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese”.
Aggiornamento (340)
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, come modificato dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere b) e c che “Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:
[...]
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2435-bis c.c. si colloca nella sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni, ed è richiamato anche per le società a responsabilità limitata e per le società in accomandita per azioni. La norma consente alle società di minori dimensioni di redigere un bilancio semplificato, con uno stato patrimoniale e un conto economico sintetici e una nota integrativa alleggerita. La ratio è di proporzionalità: gli oneri informativi gravanti sulle imprese piccole vengono ridotti, senza rinunciare alla funzione del bilancio quale strumento di informazione dei soci, dei creditori e dei terzi.
La disposizione è stata profondamente riscritta dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, che ha ridefinito il contenuto della nota integrativa, introdotto l’esonero dal rendiconto finanziario e la facoltà di derogare al criterio del costo ammortizzato. Le soglie dimensionali sono state da ultimo innalzate; il testo vigente reca le annotazioni di aggiornamento collegate al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Contenuto della disposizione
Possono adottare la forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Lo stato patrimoniale abbreviato comprende solo le voci dell’art. 2424 c.c. contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani; i crediti verso soci e i ratei e risconti attivi possono confluire nella voce dei crediti, i ratei e risconti passivi in quella dei debiti, ma vanno indicati separatamente i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Il conto economico consente il raggruppamento di talune voci dell’art. 2425 c.c. (variazioni delle rimanenze, componenti del costo del personale, ammortamenti, proventi e rettifiche finanziarie).
La nota integrativa, fermi i principi generali richiamati, deve contenere solo le indicazioni elencate dalla norma (tra cui criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali, impegni e garanzie, operazioni con parti correlate, accordi fuori bilancio, fatti di rilievo successivi). Le società sono esonerate dal rendiconto finanziario e, se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e su quelle della controllante (art. 2428, nn. 3 e 4, c.c.), anche dalla relazione sulla gestione. È consentito iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale, in deroga al criterio del costo ammortizzato. Quando i limiti vengono superati per il secondo esercizio consecutivo, il bilancio deve essere redatto in forma ordinaria.
Profili applicativi
Il bilancio abbreviato resta soggetto ai principi di chiarezza, verità e correttezza dell’art. 2423 c.c.: la semplificazione riguarda il grado di dettaglio, non la qualità della rappresentazione. Il contenzioso tipico nasce dall’impugnazione, da parte del socio di minoranza, della delibera di approvazione, con la doglianza che le voci aggregate o una nota integrativa scarna non consentano di comprendere la consistenza di poste rilevanti. La giurisprudenza distingue tra l’informazione minima prescritta dalla norma speciale, che di regola è sufficiente, e l’obbligo di informazioni complementari, che sorge solo quando il dato sintetico risulti in concreto inidoneo a una rappresentazione veritiera e corretta.
Errori frequenti sono la permanenza nella forma abbreviata dopo il secondo esercizio consecutivo di superamento delle soglie, l’omissione della relazione sulla gestione senza riportare in nota integrativa le informazioni sostitutive, e il computo dei dipendenti senza riferimento alla media annua. Sul piano probatorio, quando si contesta la chiarezza del documento è sufficiente produrre il bilancio e i suoi allegati, spettando alla società dimostrare l’adeguatezza informativa. Al di fuori del diritto societario, i bilanci abbreviati regolarmente approvati e depositati costituiscono anche il mezzo di prova privilegiato dei requisiti dimensionali nelle procedure concorsuali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma presuppone gli schemi ordinari degli artt. 2424 e 2425 c.c. e il contenuto della nota integrativa dell’art. 2427 c.c., di cui seleziona le informazioni dovute; resta fermo l’art. 2423 c.c. con i principi di chiarezza, verità e correttezza, e l’art. 2426 c.c. per i criteri di valutazione, salvo le deroghe ammesse. L’art. 2428 c.c. disciplina la relazione sulla gestione, dalla quale le società minori possono essere esonerate. L’art. 2435-ter c.c. prevede un regime ulteriormente semplificato per le micro-imprese. L’art. 2435 c.c. regola il deposito nel registro delle imprese, mentre l’art. 2434-bis c.c. delimita l’impugnazione delle delibere di approvazione. Le soglie rilevano anche per la nomina dell’organo di controllo nella società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2477 c.c.