Art. 2427 c.c. Contenuto della nota integrativa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;(246)
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale..., nonché la composizione della voce “altre riserve”;(246)
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;

2. (246)
10)... la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;(246)
11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

3. (246)
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;(246)
16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;(246)
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse... non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;(246)
22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

4. (246)

22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

5. (246)

22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

6. (246)

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;

7. (246)

8. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

9. (246)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2427 c.c. appartiene alla sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni e applicabile, per rinvio, alle altre società di capitali. Il bilancio d’esercizio si compone di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (art. 2423 c.c.): i primi documenti espongono numeri, la nota integrativa ne spiega l’origine, i criteri e il contenuto. La norma ne elenca il contenuto minimo obbligatorio, ferme le ulteriori informazioni richieste da altre disposizioni.

La ratio è garantire la trasparenza dell’informazione contabile verso soci, creditori e mercato. Senza la nota integrativa le cifre dello stato patrimoniale e del conto economico sarebbero spesso incomprensibili o fuorvianti: è qui che si dichiarano i criteri di valutazione, si dettagliano le voci aggregate e si portano alla luce impegni, rischi e operazioni che i prospetti contabili non mostrano. La disposizione è stata riscritta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e profondamente modificata dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, attuativo della direttiva 2013/34/UE, con effetto per i bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.

Contenuto della disposizione

L’elenco, articolato in numerosi punti, può essere ricondotto ad alcuni gruppi omogenei.

  • Criteri e movimenti delle poste: criteri di valutazione, rettifiche di valore e conversione delle valute (n. 1); movimenti delle immobilizzazioni (n. 2); composizione dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo (n. 3); riduzioni di valore delle immobilizzazioni (n. 3-bis); variazioni delle altre voci, con formazione e utilizzo di patrimonio netto, fondi e trattamento di fine rapporto (n. 4).
  • Dettagli di attivo e passivo: partecipazioni in controllate e collegate (n. 5); crediti e debiti oltre i cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali (n. 6); effetti dei cambi e operazioni con obbligo di retrocessione (nn. 6-bis e 6-ter); ratei, risconti, altri fondi e altre riserve (n. 7); origine, utilizzabilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (n. 7-bis); oneri finanziari capitalizzati (n. 8).
  • Informazioni fuori bilancio e sul conto economico: impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (n. 9), che hanno sostituito i vecchi conti d’ordine; ripartizione dei ricavi (n. 10); proventi da partecipazioni, oneri finanziari ed elementi di entità o incidenza eccezionali (nn. 11-13); fiscalità differita (n. 14).
  • Organizzazione e struttura finanziaria: numero medio dei dipendenti (n. 15); compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci (n. 16) e corrispettivi del revisore (n. 16-bis); azioni, strumenti finanziari e finanziamenti dei soci, con indicazione di quelli postergati (nn. 17-19-bis); patrimoni e finanziamenti destinati (nn. 20-21); leasing finanziario (n. 22).
  • Operazioni e fatti rilevanti: operazioni con parti correlate non concluse a condizioni di mercato (n. 22-bis); accordi fuori bilancio (n. 22-ter); fatti di rilievo successivi alla chiusura (n. 22-quater); impresa che redige il consolidato (nn. 22-quinquies e 22-sexies); proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite (n. 22-septies).

L’ultimo comma impone di presentare le informazioni seguendo l’ordine delle voci dei prospetti contabili, così da agevolarne la lettura.

Profili applicativi

La nota integrativa è lo strumento principale per rispettare il principio di chiarezza (art. 2423, comma 2, c.c.), che la giurisprudenza considera autonomo rispetto a quelli di verità e correttezza. Ne deriva che una nota integrativa lacunosa, generica o reticente può rendere nulla la delibera di approvazione del bilancio anche se i numeri sono esatti, quando il socio o il terzo non sia in grado di ricavare le informazioni che la legge esige per ciascuna posta. La chiarezza si valuta sul documento in sé, senza poter colmare le lacune con la contabilità interna, alla quale i terzi non hanno accesso.

Il contenuto dell’art. 2427 c.c. rappresenta uno standard minimo: la clausola dell’art. 2423, comma 3, c.c. impone informazioni complementari quando quelle prescritte non bastano a una rappresentazione veritiera e corretta, ma il giudice che la applica deve motivare perché lo standard legale fosse insufficiente. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) beneficiano di una nota integrativa semplificata, e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) possono esserne esonerate a determinate condizioni. Nel contenzioso societario, chi impugna per difetto di chiarezza assolve l’onere probatorio producendo il bilancio da cui emerge la carenza informativa. I principi contabili OIC orientano l’interpretazione ma non hanno valore normativo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 marzo 2023, n. 7433: il principio di chiarezza ha valenza cogente e autonoma; la delibera che approva il bilancio è nulla non solo quando il risultato rappresentato diverge da quello effettivo, ma anche quando dal bilancio e dagli allegati non si ricavano le informazioni prescritte per ciascuna posta; i chiarimenti resi in assemblea sanano il difetto solo se effettivi e idonei.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 aprile 2024, n. 10873: se si contesta la chiarezza, l’impugnante assolve l’onere probatorio producendo il bilancio e la documentazione da cui emerge la carenza, mentre spetta alla società dimostrare l’adeguatezza informativa; il socio che impugna il primo bilancio viziato non deve impugnare anche i successivi.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3799: la chiarezza è qualità intrinseca del documento, nelle sue componenti compresa la nota integrativa, e va valutata per ciò che il bilancio indica, senza ricorrere a riscontri nella contabilità sociale; grava sul socio la prova della non veridicità della posta contestata.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21494: l’eliminazione di una voce significativa di impegni presente nel bilancio precedente richiede una spiegazione nella nota integrativa sulla sorte dell’impegno o sulla correzione dell’errore, pena la nullità per difetto di chiarezza; i principi OIC sono regole tecniche non vincolanti.
  • Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2190: nel bilancio abbreviato non sono dovute in nota integrativa informazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte; il ricorso alla clausola generale delle informazioni complementari va motivato specificamente e non può fondarsi sulla sola entità della voce.

Rapporti con altre norme

L’art. 2423 c.c. fissa la struttura del bilancio e i principi di chiarezza, verità e correttezza, mentre l’art. 2423-bis c.c. detta i principi di redazione; gli artt. 2424 e 2425 c.c. disciplinano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico ai quali la nota integrativa si riferisce, e l’art. 2426 c.c. i criteri di valutazione che essa deve esporre. L’art. 2427-bis c.c. aggiunge le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari. Gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. prevedono semplificazioni per le società di minori dimensioni e per le micro-imprese. L’art. 2428 c.c. regola la relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio. L’invalidità della delibera di approvazione è disciplinata dagli artt. 2379 e 2434-bis c.c.; la falsità delle informazioni può integrare i reati di false comunicazioni sociali previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Il rinvio alle società a responsabilità limitata è operato dall’art. 2478-bis c.c.