Art. 2426 c.c. Criteri di valutazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2. (246)
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;(246)
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;(246)

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;

3. (246)
6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;

4. (246)

7) il disaggio e l’aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

5. (246)

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

6. (246)

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

7. (246)
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

8. (246)
12) numero abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.(246)

9. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

10. (246)

11. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

12. (246)

13. Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

14. (246)

15. Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.

16. (246)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2426 c.c. appartiene alla sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni e richiamata per le società a responsabilità limitata e per le altre società di capitali. Dopo che l’art. 2423 c.c. ha fissato le clausole generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta e l’art. 2423-bis c.c. i principi di redazione (prudenza, competenza, continuità, prevalenza della sostanza), la norma traduce questi canoni in regole operative per la misurazione delle singole poste dell’attivo e del passivo.

La funzione è duplice: garantire ai soci e ai terzi, in particolare ai creditori, un’informazione attendibile sul patrimonio e sul risultato dell’esercizio, e impedire che utili non realizzati o valori gonfiati alimentino distribuzioni che intaccano il capitale. Il testo vigente deriva dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e soprattutto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, attuativo della direttiva 2013/34/UE, applicabile ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016. Quest’ultimo ha introdotto il costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli immobilizzati, l’iscrizione al fair value dei derivati (n. 11-bis), il riferimento alla vita utile per avviamento e costi di sviluppo, e ha abrogato il n. 12, eliminando i costi di ricerca e pubblicità dall’attivo capitalizzabile. Per le operazioni che non avevano ancora esaurito i loro effetti, le modifiche ai nn. 1, 6 e 8 possono non essere applicate.

Contenuto della disposizione

Il criterio cardine è il costo storico: le immobilizzazioni si iscrivono al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di produzione, comprensivo dei costi direttamente imputabili e, in quota ragionevole, di quelli indiretti e finanziari del periodo di fabbricazione (n. 1). Il costo dei beni a utilizzazione limitata nel tempo va ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzo; le modifiche dei criteri vanno motivate in nota integrativa (n. 2). Se il valore risulta durevolmente inferiore, l’immobilizzazione va svalutata, con obbligo di ripristino quando vengano meno i motivi, salvo che per l’avviamento (n. 3).

Seguono le regole speciali:

  • partecipazioni in controllate e collegate, valutabili in alternativa con il metodo del patrimonio netto; le plusvalenze che ne derivano confluiscono in una riserva non distribuibile (n. 4);
  • costi di impianto, ampliamento e sviluppo, capitalizzabili con il consenso del collegio sindacale, ove esistente, con ammortamento quinquennale o secondo la vita utile e con un vincolo alla distribuzione di dividendi finché l’ammortamento non è completato (n. 5);
  • avviamento, iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto, ammortizzato secondo la vita utile o, se questa non è stimabile, in non più di dieci anni (n. 6);
  • crediti e debiti, rilevati al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per i crediti, del valore di presumibile realizzo (nn. 7 e 8);
  • poste in valuta, convertite al cambio di chiusura se monetarie, con accantonamento dell’utile netto su cambi in riserva indisponibile (n. 8-bis);
  • rimanenze e attività finanziarie non immobilizzate, al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato (n. 9), con i metodi della media ponderata, FIFO o LIFO per i beni fungibili (n. 10);
  • lavori in corso su ordinazione, iscrivibili in base ai corrispettivi maturati con ragionevole certezza (n. 11);
  • strumenti derivati, al fair value, con imputazione delle variazioni a conto economico o, per le coperture di flussi finanziari, a riserva di patrimonio netto (n. 11-bis).

Gli ultimi commi rinviano ai principi contabili internazionali per le definizioni tecniche e fissano la gerarchia per la determinazione del fair value: valore di mercato, se esiste un mercato attivo; altrimenti modelli di valutazione generalmente accettati.

Profili applicativi

I criteri hanno natura inderogabile, salvo la deroga eccezionale dell’art. 2423, quinto comma, c.c., e lasciano agli amministratori margini di discrezionalità tecnica, ad esempio nella scelta tra costo e patrimonio netto per le partecipazioni o nella stima del presumibile realizzo dei crediti. Il sindacato del giudice non sostituisce la propria valutazione a quella degli amministratori, ma verifica la ragionevolezza della stima, il rispetto della prudenza e l’adeguatezza della motivazione in nota integrativa.

Le conseguenze della violazione sono rilevanti su più piani: nullità della delibera di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 2379 c.c.; responsabilità di amministratori e sindaci verso la società, i creditori e i singoli soci o terzi (artt. 2392, 2394 e 2395 c.c.); rilievo penale nelle false comunicazioni sociali; ricadute fiscali, dato che il reddito d’impresa si determina a partire dal risultato civilistico. Le contestazioni più frequenti riguardano crediti di dubbia esigibilità iscritti al nominale, partecipazioni mantenute al costo nonostante perdite della partecipata, avviamento non acquistato a titolo oneroso, cambi di criterio tra esercizi contigui non giustificati.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 2015, n. 5450: il presumibile valore di realizzo dei crediti dipende dalla solvibilità del debitore e dalle caratteristiche oggettive del credito, non dall’intenzione di cederli; il giudice verifica la prudenza attraverso la ragionevolezza della stima e della motivazione, e tra esercizi contigui non sono ammesse divaricazioni macroscopiche prive di cause precise.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 21 aprile 2011, n. 9218: la valutazione dei crediti non è rimessa a una discrezionalità assoluta degli amministratori; anche i crediti certi, liquidi ed esigibili, se di dubbia o difficile esazione, vanno iscritti nella minore misura che si presume di realizzare.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 gennaio 2025, n. 6: la scelta tra costo e patrimonio netto per le partecipazioni in controllate e collegate è discrezionale, ma l’iscrizione a un valore superiore a quello del patrimonio netto va motivata in nota integrativa; in difetto, il bilancio non offre una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 7 maggio 2008, n. 11091: il mutamento del criterio di valutazione di un cespite rispetto agli esercizi precedenti, senza adeguata motivazione della deroga in nota integrativa, viola il principio di continuità e determina la nullità del bilancio, stante l’inderogabilità dei criteri dell’art. 2426 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, 24 novembre 2000, n. 15189: la valutazione delle partecipazioni rende illecito il bilancio, e nulla la delibera di approvazione, quando gli amministratori violino la prudenza con una stima macroscopicamente irragionevole o non ne spieghino i criteri.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 marzo 2023, n. 7433: il principio di chiarezza ha autonoma valenza cogente e la sua violazione rende nulla la delibera di approvazione anche quando non alteri il risultato d’esercizio; le relative controversie vertono su diritti indisponibili e non sono compromettibili in arbitrato.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 23 maggio 2024, n. 14488: l’avviamento può essere iscritto nell’attivo solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo effettivamente sostenuto; l’accertamento dell’effettivo pagamento del prezzo spetta al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 6 novembre 2013, n. 24939: la capitalizzazione dei costi a utilità pluriennale è una scelta di discrezionalità tecnica, ammessa quando i costi siano causa immediata e diretta di un’utilità futura e non abbiano già incrementato il valore di specifici beni iscritti all’attivo.

Rapporti con altre norme

L’art. 2423 c.c. detta le clausole generali e la deroga per casi eccezionali; l’art. 2423-bis c.c. i principi di redazione, tra cui prudenza e continuità dei criteri; gli artt. 2424 e 2425 c.c. gli schemi di stato patrimoniale e conto economico; l’art. 2427 c.c. il contenuto della nota integrativa, sede delle motivazioni richieste dalla norma. Gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. consentono alle società minori e alle microimprese di non applicare il costo ammortizzato e altre regole. Le riserve indisponibili previste dai nn. 4, 5, 8-bis e 11-bis si coordinano con gli artt. 2430, 2433 e 2433-bis c.c. sulla distribuzione degli utili, mentre l’art. 2379 c.c. fonda la nullità della delibera che approva un bilancio illecito. Per le società che adottano gli IAS/IFRS valgono il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, e i principi internazionali; per le altre, i principi dell’Organismo Italiano di Contabilità integrano in via interpretativa i criteri codicistici.