Art. 2424 c.c. Contenuto dello stato patrimoniale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) verso altri;
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi;
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri;
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell’esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti.

2. (246)

3. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Comma abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.(246)

4. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2424 c.c. si colloca nella sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni, disciplina che si estende alle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibile, alle altre società di capitali e alle cooperative. La norma fissa lo schema obbligatorio dello stato patrimoniale, cioè il prospetto che rappresenta, alla data di chiusura dell’esercizio, le attività (impieghi) e le passività e il patrimonio netto (fonti) della società.

La rigidità dello schema risponde alle finalità informative del bilancio indicate dall’art. 2423 c.c.: rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Uno schema uniforme garantisce la comparabilità dei bilanci nel tempo e tra imprese diverse e tutela soci, creditori e terzi che entrano in rapporto con la società.

La struttura attuale deriva dall’attuazione delle direttive europee in materia contabile ed è stata incisa in modo rilevante dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Tra le novità: la sostituzione dei costi di ricerca e pubblicità con i soli costi di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali, l’emersione degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi e della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti, l’iscrizione delle azioni proprie in una riserva negativa del patrimonio netto e l’abrogazione del comma che imponeva l’indicazione in calce dei conti d’ordine, le cui informazioni sono ora fornite in nota integrativa.

Contenuto della disposizione

Lo schema si articola in due sezioni contrapposte, ciascuna ordinata in classi contrassegnate da lettere maiuscole, sottoclassi in numeri romani e voci in numeri arabi.

L’attivo comprende:

  • A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte richiamata;
  • B) immobilizzazioni, cioè i beni destinati a un utilizzo durevole, suddivise in immateriali (costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo, brevetti, marchi, avviamento), materiali (terreni, fabbricati, impianti, attrezzature) e finanziarie (partecipazioni, crediti, titoli, derivati attivi), con separata indicazione dei beni concessi in locazione finanziaria;
  • C) attivo circolante: rimanenze, crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, inclusi crediti tributari e imposte anticipate), attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità liquide;
  • D) ratei e risconti attivi.

Il passivo comprende:

  • A) patrimonio netto: capitale, riserva da soprapprezzo, riserve di rivalutazione, riserva legale, riserve statutarie, altre riserve, riserva di copertura dei flussi finanziari, utili o perdite portati a nuovo, utile o perdita d’esercizio, riserva negativa per azioni proprie;
  • B) fondi per rischi e oneri, tra cui quelli per imposte e per derivati passivi;
  • C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
  • D) debiti, distinti per natura e controparte (obbligazioni, debiti verso soci per finanziamenti, banche, fornitori, imprese del gruppo, debiti tributari e previdenziali), con indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo;
  • E) ratei e risconti passivi.

Il secondo comma impone di annotare in nota integrativa l’appartenenza di un elemento a più voci, quando ciò sia necessario alla comprensione del bilancio. L’ultimo comma fa salva la disciplina dei patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-septies c.c.), i cui beni e rapporti sono indicati distintamente.

Profili applicativi

Lo schema è vincolante nell’ordine e nel contenuto: le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, raggruppate o, se prive di importo, omesse alle condizioni dell’art. 2423-ter c.c., ma non sostituite da aggregazioni generiche. Le società che non superano i limiti dimensionali dell’art. 2435-bis c.c. possono redigere lo stato patrimoniale in forma abbreviata, indicando solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani; le micro-imprese fruiscono delle ulteriori semplificazioni dell’art. 2435-ter c.c.

Il contenzioso più frequente riguarda l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. La violazione dei criteri di redazione, compresa l’errata appostazione delle voci, rende il bilancio illecito e la delibera nulla, non solo quando falsa il risultato d’esercizio, ma anche quando impedisce di ricavare le informazioni che la legge esige per ciascuna posta. Il socio deve indicare le poste contestate; se lamenta il difetto di chiarezza, gli basta produrre il bilancio, mentre spetta alla società dimostrare l’adeguatezza informativa.

Un nodo pratico ricorrente è la classificazione degli apporti dei soci. Il finanziamento a titolo di mutuo va iscritto tra i debiti (voce D.3 del passivo) e attribuisce un credito alla restituzione, nei limiti della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. per le s.r.l.; il versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale confluisce invece tra le riserve del patrimonio netto e non è rimborsabile durante la vita della società. L’errata collocazione altera la misura del patrimonio netto, con ricadute sulle soglie di perdita rilevanti ai fini degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., e in sede fallimentare può incidere sulla qualificazione penale dei rimborsi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 marzo 2023, n. 7433: il principio di chiarezza ha valenza autonoma rispetto a verità e correttezza; il bilancio che non consente di desumere le informazioni prescritte per ciascuna posta è illecito e la delibera di approvazione è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c., e la relativa controversia, vertendo su diritti indisponibili, non è compromettibile in arbitri.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 aprile 2024, n. 10873: chi contesta la veridicità delle poste deve provarne la falsità, mentre in caso di difetto di chiarezza è sufficiente produrre il bilancio, gravando sulla società la prova dell’adeguatezza informativa; il socio non deve impugnare anche i bilanci successivi, che l’amministratore è tenuto a correggere ai sensi dell’art. 2434-bis c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14639: il socio che abbia perso tale qualità per non aver partecipato alla ricapitalizzazione, resa necessaria da un bilancio privo di chiarezza, conserva la legittimazione e l’interesse a impugnare la delibera adottata quando era ancora socio.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 3 giugno 2026, n. 17688: il giudizio di impugnazione del bilancio non è pregiudicato dall’azione di responsabilità contro l’amministratore quando l’invalidità derivi dalla violazione dei principi di redazione e non soltanto dall’esistenza dei crediti appostati; la concessione del termine per sanare il vizio ex art. 2479-ter c.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice.
  • Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 16 novembre 2021, n. 34503: i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono riserve personalizzate da iscrivere nel patrimonio netto e non tra i debiti; l’organo amministrativo non può scegliere né modificare a piacimento la voce, che deve rispecchiare la natura effettiva dell’apporto, e la loro iscrizione tra i debiti rende il bilancio non veritiero.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 novembre 2022, n. 33957: il finanziamento in senso proprio si iscrive tra i debiti verso soci, mentre il versamento in conto capitale si iscrive tra le riserve e non genera un credito del socio; in mancanza di chiara volontà delle parti, la qualificazione si ricava dalla terminologia del bilancio approvato.
  • Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2006, n. 7692: la denominazione contabile non basta da sola a qualificare l’apporto, ma la collocazione del versamento tra i debiti nel bilancio approvato dai soci è un elemento da cui il giudice può trarre argomento per ricostruirne la natura di mutuo.
  • Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 2022, n. 20356: il prelievo a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale integra bancarotta fraudolenta per distrazione, mentre il rimborso di un mutuo del socio integra bancarotta preferenziale; la natura del versamento si desume anzitutto dall’attuazione del rapporto e solo in via subordinata dalla qualificazione in bilancio.

Rapporti con altre norme

L’art. 2424 c.c. si integra con l’art. 2423 c.c., che enuncia le clausole generali di chiarezza, verità e correttezza, con l’art. 2423-bis c.c. sui principi di redazione e con l’art. 2423-ter c.c. sulla struttura degli schemi. L’art. 2424-bis c.c. detta regole su singole voci (immobilizzazioni, fondi rischi, trattamento di fine rapporto, ratei e risconti, azioni proprie), mentre l’art. 2425 c.c. disciplina il conto economico e l’art. 2426 c.c. i criteri di valutazione. La nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.) completa e illustra le voci. Le forme semplificate sono regolate dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.; l’invalidità della delibera di approvazione dagli artt. 2377, 2379 e 2434-bis c.c., e per le s.r.l. dall’art. 2479-ter c.c. Le falsità in bilancio possono rilevare penalmente ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c.