Art. 2430 c.c. Riserva legale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.