Art. 2430 c.c. Riserva legale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.