Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.(246)
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
5. (246)
6. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
7. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2423 c.c. apre la sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni, ed è richiamato per le società a responsabilità limitata e per le altre società di capitali. Stabilisce chi deve redigere il bilancio di esercizio, di quali documenti si compone e quali clausole generali ne governano la redazione.
Il bilancio non serve soltanto a misurare l’utile o la perdita dell’esercizio: è il principale strumento di informazione per i soci, i creditori e il mercato. Per questo la legge lo vuole chiaro, veritiero e corretto. Il testo vigente deriva dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della IV direttiva CEE, e dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, attuativo della direttiva 2013/34/UE, che ha inserito il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori e ha introdotto il principio di rilevanza; le novità si applicano ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.
Contenuto della disposizione
La norma contiene sei regole:
La chiarezza attiene alla comprensibilità e completezza dell’informazione; la verità alla corrispondenza delle poste alla realtà, intesa come applicazione corretta dei criteri di valutazione; la correttezza al rispetto delle regole tecniche e dei principi contabili.
Profili applicativi
Il contenzioso ruota soprattutto attorno all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio. Il bilancio redatto in violazione dei principi dell’art. 2423 c.c. è illecito e la delibera che lo approva è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. (per la s.r.l., art. 2479-ter c.c.). La nullità non presuppone che sia alterato il risultato d’esercizio: è sufficiente che dal bilancio e dai suoi allegati non si possano desumere le informazioni che la legge prescrive per ciascuna posta. Il principio di chiarezza ha infatti autonomo rilievo rispetto a quelli di verità e correttezza.
Sul piano probatorio occorre distinguere: chi contesta la veridicità di una posta deve dimostrarne la falsità o l’erroneità; chi denuncia il difetto di chiarezza assolve l’onere producendo il bilancio e i documenti da cui il vizio emerge, mentre spetta alla società dimostrare l’adeguatezza dell’informazione. I chiarimenti resi in assemblea possono sanare l’oscurità solo se effettivi e idonei a dissipare ogni incertezza.
Altri aspetti pratici: l’impugnazione è preclusa dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434-bis c.c.); la controversia sulla violazione dei criteri di redazione verte su diritti indisponibili e non è compromettibile in arbitri; il socio che perde tale qualità in corso di causa conserva l’interesse ad agire se la delibera lo ha leso quando era socio. La deroga del quinto comma è rimedio eccezionale: non la giustificano l’inflazione o le migliorie, e il suo uso improprio può integrare il falso in bilancio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2423 c.c. è il vertice di un sistema che comprende l’art. 2423-bis c.c. sui principi di redazione (prudenza, continuità aziendale, prevalenza della sostanza, competenza, costanza dei criteri), l’art. 2423-ter c.c. sugli schemi, gli artt. 2424 e 2425 c.c. sul contenuto di stato patrimoniale e conto economico, l’art. 2425-ter c.c. sul rendiconto finanziario, l’art. 2426 c.c. sui criteri di valutazione e gli artt. 2427 e 2428 c.c. su nota integrativa e relazione sulla gestione. Le società minori possono adottare il bilancio in forma abbreviata o il bilancio delle micro-imprese (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Approvazione, deposito e invalidità sono regolati dagli artt. 2364, 2429, 2434-bis e 2435 c.c.; la responsabilità degli amministratori dagli artt. 2392 e 2476 c.c.; il falso in bilancio dagli artt. 2621 e 2622 c.c.