Art. 2425 c.c. Contenuto del conto economico

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
d) di strumenti finanziari derivati;
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell’esercizio.

2. (246)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (246)

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l’art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2425 c.c. si colloca nella sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni, e fissa lo schema obbligatorio del conto economico. Insieme allo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), al rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) e alla nota integrativa (art. 2427 c.c.), il conto economico compone il bilancio d’esercizio, che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.).

Mentre lo stato patrimoniale fotografa la consistenza del patrimonio alla data di chiusura, il conto economico espone la formazione del risultato: confronta i componenti positivi e negativi di competenza dell’esercizio e ne ricava l’utile o la perdita. Lo schema rigido e uniforme garantisce la comparabilità dei bilanci nel tempo e tra imprese diverse ed è funzionale alla tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che vi fanno affidamento.

La struttura attuale deriva dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo della IV direttiva CEE, ed è stata incisivamente modificata dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, attuativo della direttiva 2013/34/UE, applicabile ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Tra le novità di maggiore rilievo: l’eliminazione della macroclasse E (proventi e oneri straordinari), le cui componenti sono state ricondotte alle voci ordinarie per natura; l’introduzione delle rettifiche di valore degli strumenti finanziari derivati (voci 18, lett. d, e 19, lett. d); la separata evidenza dei rapporti con controllanti e con imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Contenuto della disposizione

Il conto economico è redatto in forma scalare e i costi sono classificati per natura. Si articola in quattro aree, seguite dal calcolo delle imposte e del risultato:

  • A) Valore della produzione: ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze di prodotti e dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
  • B) Costi della produzione: materie prime e merci, servizi, godimento di beni di terzi, personale (con il dettaglio di salari, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e quiescenza), ammortamenti e svalutazioni, variazioni delle rimanenze di materie, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti, oneri diversi di gestione;
  • differenza A - B, che esprime il risultato della gestione operativa;
  • C) Proventi e oneri finanziari: proventi da partecipazioni, altri proventi finanziari, interessi e altri oneri finanziari, utili e perdite su cambi (voce 17-bis), con evidenza dei rapporti infragruppo;
  • D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli e strumenti finanziari derivati.

Dalla somma algebrica si ottiene il risultato prima delle imposte; seguono le imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (voce 20), e infine l’utile o la perdita dell’esercizio (voce 21), che deve coincidere con il risultato esposto nel patrimonio netto dello stato patrimoniale.

Le voci contrassegnate da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise o, se di importo irrilevante, raggruppate, nei limiti e con le informazioni previsti dall’art. 2423-ter c.c.; per ogni voce va indicato l’importo dell’esercizio precedente e non sono ammessi compensi di partite (art. 2423-ter, sesto comma, c.c.).

Profili applicativi

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) possono raggruppare alcune voci del conto economico, e le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) beneficiano di ulteriori semplificazioni; restano però fermi i principi di redazione. I principi contabili nazionali dell’Organismo italiano di contabilità (in particolare l’OIC 12 sulla composizione e gli schemi del bilancio) integrano la disciplina codicistica nell’individuazione del contenuto delle singole voci.

Gli errori più frequenti riguardano l’iscrizione di ricavi non ancora maturati o di importo incerto, la classificazione in voci generiche di costi che andrebbero specificamente indicati, l’errata imputazione temporale di componenti positivi e negativi in violazione del principio di competenza (art. 2423-bis, primo comma, n. 3, c.c.) e la compensazione di partite di segno opposto.

Sul piano contenzioso, la violazione dello schema e dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza può determinare la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio (artt. 2379 e 2434-bis c.c.). Il socio che impugna deve indicare le poste contestate: se lamenta la falsità dei dati, deve provarla; se lamenta il difetto di chiarezza, gli basta produrre il bilancio e i suoi allegati da cui emerga l’inosservanza, spettando alla società dimostrare l’adeguatezza informativa. Il bilancio è inoltre il punto di riferimento per l’accertamento di riduzioni del capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.) e, in ambito tributario, per la determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di derivazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n. 16388: è illegittima l’iscrizione tra i ricavi di proventi il cui ammontare, alla chiusura dell’esercizio, è incerto e ipotetico perché fondato su una stima modificabile per eventi estranei alla società; la spiegazione dell’incertezza nella relazione degli amministratori soddisfa la chiarezza ma non sana il difetto di veridicità e correttezza del risultato.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 2016, n. 4120: è nulla la delibera di approvazione del bilancio che violi i precetti di chiarezza e precisione non solo quando alteri il risultato dell’esercizio, ma anche quando dai documenti non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge esige per ciascuna posta; gli amministratori devono rispondere alle domande pertinenti dei soci in assemblea.
  • Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 2015, n. 6616: non rispetta il principio di chiarezza l’appostazione tra i costi di importi indicati genericamente come anticipazioni, che esprimono in realtà debiti verso chi ha anticipato oneri della società; il bilancio prova i crediti sociali verso i soci solo se questi vi siano indicati in modo chiaro e specifico.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 marzo 2023, n. 7433: il principio di chiarezza ha valenza cogente autonoma rispetto a veridicità e correttezza; è nulla la delibera che approva il bilancio recependo per relationem i rilievi del collegio sindacale senza illustrarne il contenuto, e la controversia, vertendo su diritti indisponibili, è sottratta agli arbitri.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 aprile 2024, n. 10873: quando si contesta la veridicità delle poste l’impugnante deve provarne la falsità, mentre per il difetto di chiarezza basta produrre il bilancio e gli allegati, gravando sulla società la prova dell’adeguatezza informativa; il socio non perde l’interesse se non impugna anche i bilanci successivi.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 3 giugno 2026, n. 17688: il giudizio di impugnazione del bilancio non è sospeso in attesa dell’azione di responsabilità contro l’amministratore quando l’invalidità deriva dalla violazione dei principi di redazione e non soltanto dall’esistenza dei crediti contestati; resta illegittima l’iscrizione di voci non corrispondenti a effettive entrate e uscite anche se compensate da contropartite.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 20 febbraio 2020, n. 4398: possono essere indicati in bilancio solo gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio, imputando proventi e oneri secondo competenza ai sensi dell’art. 2423-bis c.c., indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Rapporti con altre norme

L’art. 2423 c.c. detta le clausole generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta; l’art. 2423-bis c.c. i principi di redazione (prudenza, prevalenza della sostanza, competenza, continuità); l’art. 2423-ter c.c. le regole di struttura degli schemi. L’art. 2425-bis c.c. disciplina l’iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri, compresi quelli in valuta e derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione. Gli artt. 2426 e 2427 c.c. stabiliscono i criteri di valutazione e il contenuto della nota integrativa, che illustra e dettaglia le voci del conto economico. L’art. 2428 c.c. regola la relazione sulla gestione; gli artt. 2433 e 2434-bis c.c. la distribuzione degli utili e l’invalidità della delibera di approvazione. Le norme si applicano anche alla società a responsabilità limitata per il rinvio dell’art. 2478-bis c.c., mentre il conto economico consolidato segue il d.lgs. n. 127 del 1991. In ambito penale, l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio può integrare il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).