Art. 2429 c.c. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.(249)
2. Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma.
Periodo soppresso dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.(174)
3. Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.
4. Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (174)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.”
Aggiornamento (249)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 ha disposto (con l’art. 154-ter, comma 1-ter) che “In deroga all’articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2429 c.c. si colloca nella sezione IX del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata al bilancio della società per azioni, e regola la fase che precede l’approvazione assembleare del bilancio di esercizio. La norma persegue un duplice obiettivo: consentire al collegio sindacale e al revisore di esaminare per tempo il progetto redatto dagli amministratori e di esprimere il proprio giudizio, e garantire ai soci un’informazione completa prima del voto, così da rendere consapevole la deliberazione di approvazione.
Il testo è stato riscritto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica del diritto societario), che ha sostituito l’intero capo V; il previgente obbligo di deposito era collocato nell’art. 2432 c.c. Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della direttiva sulla revisione legale, ha soppresso il periodo che attribuiva ai sindaci compiti di controllo contabile, ora affidati al revisore legale, e ha introdotto il riferimento alla relazione di quest’ultimo. Per le società quotate, l’art. 154-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza), introdotto dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, riduce a quindici giorni il termine di comunicazione del progetto all’organo di controllo, in deroga al primo comma.
Contenuto della disposizione
La norma scandisce tre momenti:
Per le controllate incluse nel bilancio consolidato, il deposito dei bilanci integrali può essere sostituito da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali.
Profili applicativi
La relazione dei sindaci non è un adempimento formale: in essa confluisce l’intera attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi (art. 2403 c.c.). Una relazione priva di rilievi a fronte di irregolarità percepibili espone i sindaci alla responsabilità ex art. 2407 c.c., anche nei confronti dei creditori e, in caso di insolvenza, del curatore.
Il deposito presso la sede è strumentale al diritto di informazione del socio, e la sua violazione rende impugnabile la delibera di approvazione. L’obbligo vale anche per la società a responsabilità limitata, in forza del rinvio dell’art. 2478-bis c.c. all’intera sezione IX. Il deposito si considera regolare se i documenti sono consultabili negli ordinari orari di ufficio; è invece decisivo che al socio non sia di fatto impedito l’esame. Diverso è il caso del bilancio privo di chiarezza o di veridicità, che determina la nullità della delibera ai sensi dell’art. 2379 c.c., nei limiti temporali posti dall’art. 2434-bis c.c.
Nella prassi è frequente la rinuncia dei soci ai termini, specie nelle società a ristretta base partecipativa; resta prudente acquisirla per iscritto o darne atto nel verbale assembleare.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2429 c.c. si inserisce nel procedimento di formazione del bilancio delineato dagli artt. 2423-2428 c.c., che ne stabiliscono principi di redazione, struttura e contenuto della relazione sulla gestione, e dall’art. 2364 c.c., che fissa i termini per la convocazione dell’assemblea ordinaria. L’art. 2403 c.c. individua i doveri di vigilanza del collegio sindacale, l’art. 2407 c.c. la responsabilità dei sindaci e l’art. 2409 c.c. il controllo giudiziario sulle gravi irregolarità. La relazione del revisore è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Dopo l’approvazione, l’art. 2435 c.c. impone il deposito del bilancio presso il registro delle imprese. Le impugnazioni seguono gli artt. 2377 e 2379 c.c. e l’art. 2434-bis c.c.; per le s.r.l. il richiamo è operato dall’art. 2478-bis c.c. Sul piano penale, la falsità del bilancio e delle relazioni rileva ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c.